Con l'entrata in vigore del DPCM del 13 ottobre 2020 viene consentita la presenza del pubblico negli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.
La presenza del pubblico è ovviamente subordinata al rispetto di tutte le misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. Restano quindi obbligatori i requisiti previsti in ordine alla prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
Le Regioni e le Province Autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive indoor, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
Le disposizioni contenute nel DPCM si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
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